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Statuto

Art.1 – Costituzione
Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’associazione denominata “AICRA – Associazione Craniostenosi-ONLUS”
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi
L’Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.2 – I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
1.3 – La durata dell’Associazione è illimitata.
1.4 – L’Associazione ha sede in Rodano (provincia di Milano).
1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 – Scopi
L’Associazione senza fini di lucro opera nei seguenti settori (ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 dicembre 1997, n. 460):
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) beneficenza;
per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art.3.

Art.3 – Finalità
L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende sostenere, aiutare e tutelare le famiglie dei bambini affetti da craniostenosi durante tutto il percorso della malattia, dalla diagnosi alla cura ed al post-operatorio.
In particolare l’Associazione si proporne, sia in maniera diretta che indiretta, di:
– migliorare le condizioni di ricovero dei bambini affetti da craniostenosi presso i reparti di neurochirurgia, attrezzando stanze e luoghi di ritrovo dedicati solo ai bambini, con operatori sanitari specializzati in pediatria e volontari che intrattengano i bambini durante il loro ricovero;
– fornire un supporto psicologico e morale alle famiglie attraverso una rete di genitori a cui le famiglie dei bambini affetti da craniostenosi possano rivolgersi per chiedere informazioni sulla malattia, sulle cure e con riguardo ad altre necessità;
– realizzare incontri in collaborazione con le strutture ospedaliere presieduti da esperti e specialisti, aperti ai genitori dei bambini affetti da tale patologia che per la prima volta si trovano ad affrontare il percorso di diagnosi, cura e post operatorio;
– diffondere la conoscenza della craniostenosi attraverso interventi sui media, convegni ed incontri di ogni genere.
Per il perseguimento dello scopo l’Associazione potrà:
– organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative religiose, culturali, musicali, sportive e mediatiche e tutte le manifestazioni e forme comunicative che attivino il ricevimento di contributi di ogni genere e la sensibilizzazione ai problemi delle famiglie con bambini affetti da craniostenosi;
– individuare, promuovere e finanziare le iniziative ritenute meritevoli, sia intervenendo direttamente nella gestione dei progetti, sia fornendo ad enti senza scopo di lucro operanti nei settori di attività dell’Associazione, contributi a fondo perso (provenienti da donazioni appositamente raccolte o dalla gestione patrimoniale), finanziamenti infruttiferi e assistenza nella fase di avvio e consolidamento nella realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
– ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, persone fisiche, e partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
– stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per l’affidamento in gestione di proprie attività.
L’Associazione potrà promuovere ogni iniziativa, evento, attività, utile ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.
Non potranno essere svolte attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale sopra menzionate, con eccezione delle attività direttamente connesse ex art.10 D. Lgs. 460/97.

Art.4 – Soci
4.1 – Sono soci coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
4.2 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci. 4.2.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
4.2.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro dei soci all’associazione.
4.2.3 – I soci cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni volontarie:
– per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
– per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
– per decesso;
– per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
– per persistente violazione degli obblighi statutari.
4.2.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci
5.1 – I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
5.2 – I soci hanno il diritto:
• di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare;
• di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.3 – I soci sono obbligati:
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• a versare il contributo stabilito dall’assemblea;
• a svolgere le attività preventivamente concordate
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Art.6 – Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• contributi dei soci;
• donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
• ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art.7 – Organi sociali dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
• Assemblea dei soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8 – Assemblea dei soci
8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.
8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
8.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro otto giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
• l’approvazione del preventivo economico per l’anno successivo;
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
• l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere, ove previsto, i componenti del Collegio dei Garanti;
• eleggere, ove previsto, í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
• approvare gli eventuali regolamenti generali dell’Associazione;
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
• fissare l’ammontare del contributo annuale dei soci.
D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli soci.
8.6 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
8.7 – L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
8.8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 15.
8.10 – Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare persone esterne all’Associazione qualora ritenuto utile.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico;
• eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
• deliberare in merito all’esclusione di soci;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati per motivi di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
• nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall’assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 – Presidente
10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. 10.2 – Il Presidente:
• ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 – Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei conti.

Art.12 – Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.14 – Bilancio
14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, qualora nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
14.2 – Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
14.3 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.15 – Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’Associazione
15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno un quarto dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.16 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

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